WHISTELBLOWING
Lo scopo della disciplina whistleblowing è quello di garantire la prevenzione e il contrasto di illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incoraggiando l’emersione di condotte pregiudizievoli di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo. Le informazioni inviate dal segnalante possono condurre all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme da parte delle autorità competenti. Pertanto, la prevenzione e il contrasto di illeciti all’interno delle organizzazioni è garantito dalla protezione, sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela dalle possibili ritorsioni, dei soggetti segnalanti. Tale protezione è assicurata anche ai soggetti diversi dal segnalante, al facilitatore e/o alle persone citate all’interno della segnalazione.
L’obiettivo della procedura Whistleblowing è:
- precisare i soggetti che possono procedere con la segnalazione di violazioni identificate all’interno dell’organizzazione;
- delimitare i comportamenti, i casi o le vicende che possono rappresentare oggetto di segnalazione;
- indicare i canali, interni/esterni, attraverso cui effettuare segnalazioni;
- fornire informazioni riguardanti i processi operativi per la presentazione e la gestione di segnalazioni, oltre che per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- comunicare le forme di tutela previste per il segnalante e il segnalato.
La società ha previsto canali interni di segnalazione per gli illeciti e violazioni che avvengono all’interno dell’organizzazione e adeguate procedure per tutelare la riservatezza delle informazioni e l’identità del segnalante, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.
Gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, in quanto verificatesi all’interno dell’ambiente lavorativo, sono in modo esemplificativo e non esaustivo:
- Corruzione;
- Riciclaggio di denaro;
- Molestie;
- Bullismo;
- Frode;
- Uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda.
Elementi che non possono essere oggetto di segnalazione
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Inoltre, non sono configurabili tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
I canali di segnalazione interna a disposizione sono i seguenti:
- Attraverso piattaforma rilasciata da EQS
- In forma scritta tramite la seguenti modalità: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima contenente i dati identificativi del segnalante, la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore delle segnalazioni. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Canali di segnalazione esterna
La società T.M.B. Group Srl incoraggia i dipendenti ad avvalersi in via prioritaria dei canali interni.
Il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. L’autorità nazionale anticorruzione, ANAC, ha attivato il canale di segnalazione (cd. canale di segnalazione esterno) a cui il segnalante può accedere se si manifestano le seguenti condizioni:
- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Inoltre, il segnalante può rivolgersi direttamente all’ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione. Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing